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Regesto

Promessa di vendita accompagnata da un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Stipulazione successiva dell'atto definitivo. Azione rivocatoria.
1. Art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF. In linea di principio, soltanto un creditore che abbia ottenuto un attestato definitivo di carenza di beni può conseguire un giudizio con cui si accoglie un'azione rivocatoria (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Costituisce un contratto di compravendita immobiliare, e non un contratto preliminare, la "promessa di vendita" stipulata con atto pubblico e nella quale i contraenti si sono accordati su tutti gli elementi del contratto: il fatto che il compratore s'impegni ad acquistare "per sé o per persona che si riserva di nominare" e che l'iscrizione nel registro fondiario sia prevista per una data ulteriore, non comporta per le parti la necessità di concludere tra di loro un nuovo contratto (consid. 2a).
3. È possibile collegare un contratto di compravendita immobiliare con un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Ove il contratto sia stato concluso nella forma della promessa di vendita, la stipulazione dell'atto definitivo implica l'esercizio del diritto di compera (consid. 2b).
4. L'atto di natura obbligatoria è soggetto all'azione rivocatoria ove la prestazione dovuta in virtù di esso sia garantita con effetto reale da un'annotazione nel registro fondiario (consid. 2c).

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Artikel: Art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF