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Regesto

Istituzione del referendum finanziario facoltativo in un comune bernese. Ricorso di diritto pubblico di un cittadino avente diritto di voto.
1. Qualità e termine per ricorrere; potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1-3).
2. Interpretazione del disposto di una legge cantonale sui comuni, secondo cui i comuni più popolosi possono istituire un parlamento comunale, al quale sia conferita la trattazione preliminare di tutti gli affari eccedenti le competenze del Municipio e, eventualmente, anche la liquidazione definitiva di determinate pratiche. In virtù di questa disposizione, i comuni possono conferire al parlamento comunale solo la facoltà di esame e discussione preliminare nonchè la decisione definitiva di determinati affari, oppure possono anche conferirgli il potere di decidere riservato il referendum facoltativo (consid. 4)?
3. Modificazione arbitraria della prassi sin qui seguita dal Consiglio di Stato in funzione di autorità cantonale di vigilanza sui comuni (consid. 5)?