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Regesto

Art. 10 cpv. 1, art. 23 lett. a e art. 60 cpv. 2 lett. e LPP; art. 8 LADI; art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati; diritto di un'assicurata divenuta invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima di percepire indennità giornaliere a prestazioni d'invalidità LPP.
L'assicurata che diventa incapace al lavoro a causa di malattia e più tardi invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima ancora di percepire indennità giornaliere è assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP qualora adempia i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione previsti dall'art. 8 LADI; ella ha diritto in questo caso a prestazioni d'invalidità LPP (consid. 2-4).

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Referenzen

Artikel: art. 8 LADI