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Regesto

Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 e art. 190 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID; imposizione di dividendi; controllo concreto delle norme; obbligo costituzionale di applicare le leggi federali.
Aspetti formali (consid. 1 e 2).
Portata dell'obbligo sgorgante dalla Costituzione di applicare le leggi federali nell'ambito di un controllo concreto delle norme concernente una regolamentazione cantonale, che si fonda su di una disposizione del diritto federale armonizzato entrata in vigore cinque anni dopo. Anche se, nel frattempo, il diritto cantonale ha trovato una base legale nel diritto federale, la sua costituzionalità va esaminata a posteriori (consid. 3 e 4).
Il trattamento privilegiato dei proventi di dividendi di titolari di quote qualificate d'imprese dal profilo dell'imposta sulla sostanza crea delle distinzioni inammissibili nell'imposizione ed è incostituzionale. Applicare il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità nei confronti dei titolari di quote lesi è tuttavia escluso fintantoché e nella misura in cui la regolamentazione cantonale è ormai tutelata dalla legge federale adottata a posteriori, ciò che dispensa le autorità cantonali dal dovere in futuro adattare la loro prassi incostituzionale (consid. 5).
Conseguenze giuridiche (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 e art. 190 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID