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Regesto

Scavi e costruzioni che danneggiano fondi vicini; art. 685 e 679 CC.
1. Con l'azione intesa ad ottenere la cessazione della molestia, ai sensi dell'art. 679 CC, il proprietario danneggiato può chiedere soltanto che sia eliminata sul fondo da cui la molestia proviene la situazione che dà luogo al pregiudizio; con detta azione egli non può chiedere il ripristino del priprio fondo danneggiato. La rimozione del danno causato dall'eccesso può essere chiesta solo con l'azione di risarcimento dei danni, che soggiace alla prescrizione dell'art. 60 CO (consid. 3).
2. Il risarcimento del danno può consistere non solo in una prestazione pecuniaria, ma anche in una prestazione in natura nella forma del ripristino del fondo danneggiato (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 685 e 679 CC, art. 60 CO