Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 31 Cost.; diritto disciplinare degli avvocati.
L'avvocato che riceve un'indennità globale per la sua attività a favore di un'istituzione sociale che accorda gratuitamente alle persone indigenti una consulenza giuridica e l'assistenza giudiziaria non viola, sotto il profilo della libertà di commercio e d'industria, gli obblighi professionali stabiliti dalla legge bernese sugli avvocati, e in particolare, nella fattispecie:
a) il dovere d'indipendenza (consid. 2),
b) il precetto d'osservare i principi della buona fede (consid. 3),
c) il divieto di ricevere un onorario in funzione del risultato positivo della propria attività (consid. 4a),
d) il divieto d'impegnarsi ad assumere a proprio carico le spese in caso di esito sfavorevole del processo (consid. 4b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 31 Cost.