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Regesto

Art. 25a cpv. 5 LAMal; finanziamento residuo dei costi delle cure; competenza intercantonale.
Manca per ora una normativa di diritto federale che consente di determinare se la competenza per il finanziamento dei costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali sia indipendente dal domicilio (come nel diritto delle prestazioni complementari e dell'aiuto sociale) o se la collocazione in una casa per anziani o in un istituto di cura medico-sociale, costitutiva di nuovo domicilio, determini la competenza in materia di finanziamento residuo del Cantone dove è localizzata la struttura di cura (consid. 5.3).
Per il momento è determinante in linea di principio il diritto cantonale, rispettivamente quello comunale. Le competenze legislative cantonali e comunali non possono tuttavia estendersi oltre i confini cantonali. Una disciplina analoga a quella dell'art. 21 LPC ("perpetuatio fori") non può di conseguenza essere fondata (unicamente) su una norma cantonale o comunale. Essa necessita di un disposto normativo valido per tutta la Svizzera e presuppone l'intervento del legislatore federale. Fino all'entrata in vigore di una norma di diritto federale, la competenza in materia di finanziamento residuo nei rapporti intercantonali si determina secondo il principio del domicilio (consid. 5.4.1 e 5.4.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 25a cpv. 5 LAMal, art. 21 LPC