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Regesto

Autorizzazione richiesta dalla legislazione sulla pesca e sulla protezione della natura per un'officina idroelettrica che costituisce un nuovo impianto.
1. La questione se siano ammissibili gli interventi sulle acque a cui dà luogo l'installazione di una nuova officina idroelettrica va decisa secondo gli art. 2, 24 e 25 della LF sulla pesca in relazione con gli art. 18, 21 e 22 LPN, come pure secondo quanto esige la legge sulla protezione dell'ambiente (LPA); occorre, in particolare, acclarare gli elementi oggetto dell'esame dell'impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 9 LPA.
2. La ponderazione di tutti gli aspetti della situazione, prescritta in caso di nuova installazione dall'art. 25 cpv. 2 della LF sulla pesca, esige che sia tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, in particolare di quelli relativi alla conservazione del bosco, della pianificazione del territorio e dell'agricoltura.
3. I pregiudizi da considerare nella ponderazione di tutti gli aspetti della situazione portano ad escludere il prosciugamento completo del corso di un ruscello assai propizio per i pesci giovani e per la microfauna predata dai pesci; deve invece essere accettata nella fattispecie la diminuzione quantitativa, ma non qualitativa, del rendimento della pesca.

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Referenzen

Artikel: art. 18, 21 e 22 LPN