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Regesto

Art. 3 lett. a Allegato 7 dell'Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli; art. 63 LAgr e art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza sul vino; estensione di una DOC vitivinicola al di là delle frontiere nazionali; denominazione di provenienza.
Legittimazione a ricorrere contro un atto normativo cantonale (consid. 1.2). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2).
L'estensione di una DOC al di là delle frontiere nazionali è contraria all'Accordo bilaterale (consid. 3). Essa è pure incompatibile con il diritto federale; ciò è confermato in particolare dall'interpretazione storica dell'art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza sul vino (consid. 4.4) e dalle esigenze legate al sistema delle DOC, segnatamente sotto il profilo del controllo della vendemmia (consid. 5.2) e della protezione dei consumatori (consid. 5.3). Inoltre in virtù dell'art. 63 LAgr dall'annata 2008 i cantoni non possono più lasciar produrre ed etichettare vini sotto una categoria sconosciuta dal nuovo diritto, come la denominazione di provenienza (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 63 LAgr