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Regesto

1. Art. 21 cpv. 1 e 310 n. 1 CP; liberazione di detenuti, tentativo.
Il momento a partire dal quale si è in presenza di un tentativo (nella fattispecie: di liberazione di detenuti), e non più soltanto di atti preparatori, non deve precedere eccessivamente nel tempo la realizzazione prevista del reato (consid. 3).
2. Art. 63 e 260bis CP; commisurazione della pena in seconda istanza, atti preparatori di rapina.
Ove l'autorità cantonale di ricorso prosciolga l'interessato da determinate imputazioni per le quali era stato condannato in prima istanza (nella fattispecie: atti preparatori di rapina), essa non può rinunciare a ridurre la pena senza giustificare la sua decisione in modo espresso e dettagliato (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 1 e 310 n. 1 CP, Art. 63 e 260bis CP