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Regesto

Art. 3 § 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.
- Questa disposizione conferma il principio "locus regit actum", ma lascia allo Stato richiesto la possibilità di prevedere norme di procedura speciali in materia di esecuzione di commissioni rogatorie. In Svizzera, in assenza di norme speciali della legislazione federale, tale ambito è di competenza dei cantoni (consid. 2).
- Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale del cantone di Vaud quando il giudice istruttore vodese agisce su commissione rogatoria di un giudice con giurisdizione fuori del cantone di Vaud e che dirige l'istruzione (consid. 4, 5).