Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Opposizione alla vendita di immobili (art. 19 LPF).
1. Nozione di podere agricolo. Applicazione ad una proprietà di cui una parte sita nella zona di costruzione - salvo la casa ed il terreno annesso - non è sottoposta alla LPF giusta la relativa legge cantonale di applicazione. Contro la vendita d'una particella posta nella zona agricola può essere fatta opposizione (consid. 1).
2. In seguito alla vendita di tale particella l'azienda agricola cesserebbe di essere vitale (consid. 2).
3. Gravi motivi che potrebbero giustificare la soppressione dell'azienda. Considerazione della situazione personale del venditore (rettificazione della giurisprudenza) (consid. 3, 4).
4. Accoglimento dell'opposizione, perchè il proprietario del podere potrebbe vendere terreno sito nella zona di costruzione, per il quale la LPF non è applicabile (consid. 5).