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Regesto

Anticipazione delle spese per la prosecuzione del fallimento (art. 230 cpv. 2 LEF).
L'ufficio dei fallimenti può fissare l'entità dell'anticipo per le spese per la prosecuzione del fallimento in modo che possano pure essere coperti dei costi non stimabili con precisione. Per contro lo scopo previsto dalla legge per l'anticipazione delle spese vieta che queste coprano dei costi, che sono intervenuti in passato e che a causa di un errore di valutazione dell'ufficio dei fallimenti hanno raggiunto un importo maggiore di quello originariamente previsto.

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Referenzen

Artikel: art. 230 cpv. 2 LEF