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Regesto

Fallimento; prima assemblea dei creditori; designazione della delegazione dei creditori (art. 235 e segg. LEF).
1. Art. 235 cpv. 3 LEF. Una medesima persona può rappresentare un gran numero di creditori all'assemblea dei creditori, purchè non vi sia un acquisto di voti, nè risulti una confusione tra gli interessi dei creditori e gli interessi del fallito. La procura conferita al rappresentante può comportare istruzioni sul modo di votare in seno all'assemblea (consid. 4).
2. Quando statuisce su un ricorso concernente la designazione e la composizione della delegazione dei creditori, l'autorità di vigilanza deve rivedere tali quesiti dal profilo dell'opportunità e sostituire, se del caso, il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea dei creditori. Il Tribunale federale può solo esaminare se l'autorità di vigilanza ha ecceduto dal suo potere d'apprezzamento o se ne ha abusato (consid. 5).
3. Risulta dall'art. 273 cpv. 3 num. 1 LEF che la delegazione dei creditori deve, nella misura del possibile, comprendere soltanto creditori che non hanno rapporti personali con il fallito, al fine di eliminare il rischio di conflitti di interesse (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 235 cpv. 3 LEF