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Regesto

Art. 9 cpv. 2 OAMal (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 90 cpv. 4 OAMal (nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2003): Fine della sospensione remunerativa delle prestazioni in seguito a mora dell'assicurato; interpretazione della disposizione regolamentare.
La sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità d'assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

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Referenzen

Artikel: Art. 9 cpv. 2 OAMal, art. 90 cpv. 4 OAMal