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Regesto

Art. 159 CP. Amministrazione infedele da parte di un amministratore unico a detrimento di una società anonima con un solo azionista.
1. Una società anonima con un solo azionista costituisce una persona distinta anche per l'azionista unico solo amministratore della società; il suo patrimonio è pertanto per lui un patrimonio altrui (consid. 3).
2. a) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito del patrimonio di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una distribuzione (occulta) di dividendi è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP solo se il patrimonio netto - attivi meno i debiti della società - rimanente dopo il prelevamento non è più sufficiente a coprire il capitale sociale e le riserve obbligatorie (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 4 e 5a).
b) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una spesa è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP se, in primo luogo, viene così intaccato il patrimonio minimo della società, quale dev'essere preservato in virtù delle norme imperative del diritto delle società anonime concernenti la protezione del capitale, e se (cumulativamente), in secondo luogo, la spesa non è compatibile con i doveri dell'amministratore relativi alla gestione diligente degli affari della società; sapere se tale seconda condizione sia realizzata dipende dall'insieme delle circostanze concrete, tra cui, da un lato, la situazione finanziaria dell'impresa, e, dall'altro, l'importanza, la natura e lo scopo della spesa (consid. 5b).

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Artikel: Art. 159 CP