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Regesto

Art. 29 e 217 CP; inizio del termine per sporgere querela in caso di trascuranza degli obblighi di mantenimento, determinazione della capacità economica.
Qualora il debitore ometta colpevolmente di fornire durante un certo tempo e senza interruzione gli alimenti o i sussidi dovuti, il termine per presentare la querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione colpevole, ossia, ad esempio, dal momento in cui il debitore riprende i suoi versamenti o, per mancanza di mezzi, si trova senza colpa nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi (consid. 2a, chiarimento della giurisprudenza).
Ove il debitore disponga di un reddito irregolare, a volte insufficiente a coprire il suo minimo vitale, la determinazione della sua capacità economica va effettuata, in analogia all'art. 93 LEF, prendendo in considerazione il reddito globale di più mesi. Valutazione dell'indennità per vacanze. Nell'incidere nel minimo d'esistenza è determinante la prassi in materia LEF (consid. 3c e d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 e 217 CP, art. 93 LEF