Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Divieto della doppia imposizione: art. 46 cpv. 2 Cost.
Doppia imposizione intercantonale: principi relativi alla ripartizione dei debiti e degli interessi passivi (consid. 2 e 3).
Applicazione di questi principi (consid. 4), in particolare distinzione tra sostanza privata e sostanza commerciale in caso di partecipazione a una società semplice che possiede un immobile commerciale (consid. 4c).
Ripartizione proporzionale degli interessi passivi: ripartizione secondo la situazione degli attivi, anzitutto in base ai redditi della sostanza: per il valore locativo degli immobili, ci si deve fondare sui valori locativi stabiliti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Trattandosi della sostanza commerciale, il reddito della sostanza non è calcolato in modo preciso, ma forfettario, sulla base di un reddito adeguato del capitale proprio (5%) (consid. 5 e 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 46 cpv. 2 Cost.