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Regesto

Rigetto dell'opposizione (art. 79 e 80 LEF).
Chi, in seguito ad opposizione all'esecuzione da lui promossa, ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione, integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: art. 79 e 80 LEF, art. 79 LEF