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Regesto

Sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati.
1. Soggiace in linea di principio alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni una società di assicurazione straniera che conclude con uno stipulante domiciliato in Svizzera un contratto di assicurazione contro i rischi professionali della responsabilità civile. Compatibilità dell'art. 1 cpv. 1 lett. a e d dell'ordinanza che delimita l'obbligo di sorveglianza delle assicurazioni, dell'11 febbraio 1976, con la legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati, del 23 giugno 1978 (consid. 2).
2. Esenzione dall'obbligo di sorveglianza, per non essere la protezione necessaria, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza che delimita l'obbligo di sorveglianza delle assicurazioni (consid. 3).