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Regesto

Autorizzazione di dissodare: LF dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 sull'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF), e relativa ordinanza d'esecuzione del 10 ottobre 1965/25 agosto 1971 (OVPF).
1. Dichiarando applicabili alle domande di dissodamento non ancora decise le nuove disposizioni del 25 agosto 1971, il Consiglio federale non ha ecceduto la competenza delegatagli dalla LVPF (consid. 1).
2. Ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 26 OVPF (consid. 2 e 4).
3. Carattere relativo del requisito posto dall'art. 26 cpv. 3 OVPF concernente la necessaria connessione tra l'opera prevista e il dissodamento (consid. 3).
4. Rilevanza della protezione del paesaggio. Importanza della posizione assunta dall'autorità cantonale (consid. 5).
5. Interesse privato al dissodamento: fattispecie (consid. 6).
6. Interesse pubblico al dissodamento (nella fattispecie: dal punto di visto dello sviluppo economico della zona). L'autorità federale competente per autorizzare il dissodamento non può ignorare i relievi fatti dal governo cantonale al riguardo, ma deve prenderli in considerazione nella ponderazione degli interessi (consid. 7 e 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 26 OVPF, art. 26 cpv. 3 OVPF