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Regesto

Art. 14 cpv. 1 e 2, art. 14bis LAI; art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal; rimborso delle spese per cure stazionarie in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione.
Conformemente all'art. 14bis prima frase LAI, le spese per cure stazionarie ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 e 2 LAI, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l'art. 39 LAMal, sono assunte per l'80 % dall'assicurazione per l'invalidità e per il 20 % dal Cantone di domicilio dell'assicurato. È autorizzato segnatamente un ospedale che figura nell'elenco compilato dal Cantone e classificante le diverse categorie di stabilimenti secondo i rispettivi mandati (art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal). Il rinvio dell'art. 14bis LAI concerne pure l'esigenza, prevista dalle disposizioni della LAMal, di un ospedale figurante nell'elenco che dispone di un mandato di prestazioni per la cura in questione. La questione se deve trattarsi di un ospedale figurante nell'elenco di un qualsiasi Cantone in Svizzera o in quello del Cantone entrante in linea di conto non è stata esaminata in modo esaustivo in mancanza di un mandato di prestazioni (consid. 9.2-9.6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 14bis LAI, art. 14 cpv. 1 e 2 LAI, art. 39 LAMal