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Regesto

Art. 31 Cost.; divieto di far pubblicità per dei medicamenti; pubblicità fatta da liberi professionisti.
Vi è un interesse pubblico preponderante a lottare contro il consumo eccessivo o abusivo di sostanze terapeutiche e, di conseguenza, a limitare la pubblicità a favore dei medicamenti, scopo della quale è d'incitare il pubblico a comprarne maggiormente (consid. 4).
Viola il principio della proporzionalità la regolamentazione ginevrina che vieta ai farmacisti e ai droghieri qualsiasi pubblicità per i medicamenti delle categorie C e D (per i quali, in linea di principio, è autorizzata la pubblicità) sotto forma di annuncio di concessione, di offerta o di promessa di vantaggi economici o materiali (consid. 5).
Le regole concernenti la pubblicità possono essere più severe per i liberi professionisti che per i commercianti o gli industriali veri e propri. L'annuncio pubblicitario di ribassi sul prezzo di medicamenti appare nondimeno compatibile con la dignità professionale dei farmacisti, purché questi ultimi si astengano da ogni pubblicità vistosa ed eccessiva (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 Cost.