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Regesto

Art. 81 cpv. 1 lett. a LTF; legittimazione dell'accusatore privato a interporre ricorso in materia penale; esigenza della partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità precedente.
La rinuncia dell'accusatore privato, convenuto nel procedimento di appello, a presenziare al dibattimento orale di appello o a formulare conclusioni nell'ambito dell'appello non dev'essere intesa come indifferenza verso l'esito del procedimento d'appello, bensì come conferma delle conclusioni da lui formulate in prima istanza. Se tali conclusioni sono disattese in appello, l'accusatore privato convenuto nel procedimento di appello adempie il presupposto per interporre ricorso di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2).

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Artikel: Art. 81 cpv. 1 lett. a LTF