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Regesto

Art. 52 cpv. 3 LAVS; art. 81 e 82 vOAVS; art. 89 ORC (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007); prescrizione della pretesa risarcitoria.
Il fatto che la Cassa di compensazione abbia (provvisoriamente) rinunciato a continuare la procedura di risarcimento riservandosi il diritto di promuovere al momento opportuno l'azione nei confronti degli organi non le preclude di massima tale possibilità. Nessuna violazione del principio "ne bis in idem" (consid. 2.1-2.3.2).
In caso di cancellazione d'ufficio di una società anonima per mancanza di attivi il danno e la rispettiva conoscenza intervengono - in assenza di altri elementi - con la pubblicazione della misura sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (consid. 3.3.3-3.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 52 cpv. 3 LAVS, art. 89 ORC