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Regesto

Art. 85 lett. a OG; unità di forma di un'iniziativa; conformità di un'iniziativa al principio dell'uguaglianza.
1. Un'iniziativa presentata nella città di Zurigo che prevede la creazione di una fondazione di utilità pubblica destinata a mantenere abitazioni a prezzi vantaggiosi e che delega al legislativo communale l'elaborazione dello statuto della fondazione, non viola il principio dell'unità della forma dell'iniziativa stabilito dal § 2 della legge zurighese sul diritto d'iniziativa del 1o giugno 1969 (consid. 3).
2. La preferenza, prevista dall'iniziativa, da accordare, di regola, alle società cooperative quali conduttori o superficiari, non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento. Interpretando il testo dell'iniziativa in modo conforme alla Costituzione, non sarebbe d'altronde esclusa la possibilità di concludere contratti di locazione individuali, in particolare laddove la fondazione acquistasse immobili locativi esistenti (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG