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Regesto

Art. 44 LNA e art. 5 LEspr in relazione con gli art. 667 cpv. 1 CC, 679 CC e 684 CC; richiesta di indennità per gli effetti derivanti dall'adozione dei piani per l'esercizio di un aeroporto (zone di rumore e di sicurezza) e per le immissioni del traffico aereo.
Situazione concreta e statuto giuridico dei fondi oggetto della domanda d'indennità in seguito all'adozione dei piani per l'aeroporto e del suo esercizio (consid. 5).
L'inclusione nella zona di rumore B di particelle non ancora edificate e attribuite alla zona artigianale non è costitutiva d'espropriazione materiale (consid. 6).
Indennità per espropriazione formale?
Nessun diritto a indennità per una soppressione dei diritti sgorganti dai rapporti di vicinato secondo gli art. 679 e 684 CC, poiché, pur essendo adempiuti i requisiti dell'imprevedibilità (consid. 7b) e della specialità (consid. 7c) delle immissioni derivanti dal traffico aereo difetta quello della gravità del danno (consid. 7d). Quando il sorvolo dei fondi avviene ad un'altezza di circa 600 metri, l'interesse degno di protezione del proprietario a conservare lo spazio aereo ai sensi dell'art. 667 cpv. 1 CC non è pregiudicato (consid. 8).
L'adozione dei piani per l'aeroporto ha di fatto implicato un blocco edilizio da tre a quattro anni: ciò non comporta alcun diritto a un'indennità (consid. 9).
Anche considerando globalmente tutti i pregiudizi, le pretese di indennità avanzate dal proprietario devono essere respinte, visto che i terreni rimangono edificabili e possono trovare un'utilizzazione economica ragionevole (consid. 10).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 667 cpv. 1 CC, Art. 44 LNA, art. 5 LEspr, art. 679 e 684 CC