Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 53d cpv. 1 e 6 LPP; art. 48 cpv. 1 PA; liquidazione parziale di un istituto di previdenza, procedura e bilancio di liquidazione parziale.
Chi dispone di un'aspettativa indiretta di una rendita di superstiti della previdenza professionale, non è legittimato a far esaminare dall'autorità di vigilanza una decisione di liquidazione parziale. Se il diritto alla rendita di superstiti sorge soltanto dopo il giorno determinante della liquidazione parziale e dopo la chiusura del procedimento amministrativo riguardante la verifica della decisione di liquidazione parziale, la persona interessata non dispone della legittimazione per agire nella successiva procedura di ricorso (consid. 2).
L'ammontare dell'"accantonamento per casi di invalidità in sospeso" prevista dal regolamento deve essere calcolata considerando segnatamente l'esperienza empirica dei sinistri dell'istituto di previdenza (consid. 3.1). Prestazioni (nel senso di una riserva dei contributi del datore di lavoro vincolati a una clausola di rinuncia al loro uso), che sono state contrattualmente garantite al precedente istituto di previdenza esclusivamente in favore del suo mantenimento, non sono inserite nel bilancio della liquidazione parziale (consid. 3.2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 53d cpv. 1 e 6 LPP, art. 48 cpv. 1 PA