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Regesto

Utilizzazione del suolo pubblico a fini politici; art. 85 lett. a OG, libertà d'espressione, libertà di riunione.
1. Nel decidere sulle domande d'uso accresciuto del suolo pubblico, l'autorità deve prendere in considerazione, e ciò persino ove si tratti dell'esercizio di libertà di carattere ideale, non soltanto motivi di polizia propriamente detti, ma anche altri interessi pubblici; effettuando la ponderazione dei contrapposti interessi, essa deve tuttavia tener conto del contenuto particolare delle libertà in questione. Cognizione del Tribunale federale. Relazione della libertà d'espressione e della libertà di riunione con l'esercizio dei diritti politici protetto dall'art. 85 lett. a OG (consid. 3).
2. Esame della costituzionalità di singole disposizioni del "Regolamento sull'utilizzazione del suolo pubblico a fini politici", adottato dall'esecutivo della città di Zurigo il 5 luglio 1972:
a) È consentito escludere in modo generale le manifestazioni politiche su suolo pubblico le domeniche e gli altri giorni festivi ufficiali, nonché dalle ore 22.00 alle ore 07.00 gli altri giorni; è, per converso, incompatibile con la Costituzione estendere alla vigilia delle grandi feste il divieto previsto per i giorni festivi ufficiali (consid. 4).
b) È consentito limitare ad una durata massima di sei mesi l'installazione su suolo pubblico di posti di raccolta di firme a favore d'iniziative, di domande di referendum e di petizioni (consid. 5).
c) È incompatibile con la Costituzione autorizzare in modo generale soltanto durante le due ultime settimane precedenti la domenica di una votazione o di un'elezione le manifestazioni su suolo pubblico relative a tale votazione od elezione (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 85 lett. a OG