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Regesto

Diritto federale sulla protezione dell'ambiente (protezione contro il rumore); facilitazioni in caso di risanamento di un impianto di tiro a segno; coordinamento delle varie procedure.
1. Una domanda tendente alla concessione di facilitazioni in caso di risanamento (art. 17 LPA e art. 14 OIF) dev'essere pubblicata per consentire alle parti (art. 6 PA) di tutelare i propri diritti. Ove il risanamento soggiaccia a un'autorizzazione di polizia edilizia, la questione se le facilitazioni possano essere accordate va esaminata, in virtù dell'obbligo di coordinamento imposto dal diritto federale, nel quadro della decisione globale sul progetto, adottata nella procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LPT, art. 2 OPT, art. 3 e art. 4 OEIA); se il diritto cantonale di procedura non prevede tale possibilità e se sono rispettati i requisiti concernenti la pubblicazione e il coordinamento, l'autorità può eventualmente emanare su questo punto una decisione preliminare vincolante (consid. 3 e 6).
2. Facilitazioni ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b OIF possono essere accordate, in virtù di interessi preponderanti nel campo della difesa integrata, soltanto ove esse siano necessarie per l'adempimento degli esercizi di tiro sussidiati dalla Confederazione (art. 124 e art. 125 OM; consid. 5).
3. Per gli impianti fissi che provocano immissioni foniche su un'area estesa, conviene, se possibile, fissare i gradi di sensibilità non caso per caso (art. 44 cpv. 3 OIF), bensì, in base all'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF, nei regolamenti edilizi o nei piani di utilizzazione comunali (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 14 OIF, art. 6 PA, art. 2 cpv. 1 LPT, art. 2 OPT mehr...