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Regesto

Misure cautelari (art. 145 CC e art. 4 Cost.).
1. Nell'ambito della procedura di emanazione di misure cautelari occorre regolare l'amministrazione e l'uso dei beni dei coniugi e limitarne la facoltà di disposizione, nella misura in cui venga reso verosimile la messa in pericolo di una pretesa derivante dal regime matrimoniale; per contro non si può statuire in una decisione in materia di misure cautelari su pretese che devono essere giudicate nella procedura ordinaria (consid. 3a).
2. Si può anche concedere unicamente un semplice diritto alla consultazione degli atti alla parte che chiede la produzione di documenti, purché con questa misura siano salvaguardati i suoi diritti (consid. 3b).
3. Per il blocco delle entrate provenienti da pigioni di un immobile non sono determinanti né l'attribuzione in virtù del regime matrimoniale dei beni né i diritti all'amministrazione (consid. 3c).
4. A chi non fornisce informazioni sul proprio reddito e patrimonio, può essere rifiutato un contributo per il mantenimento (consid. 3d).
5. Il godimento di una casa di vacanza può senz'altro essere disciplinato in modo che i coniugi ne facciano uso alternativamente; non è possibile paragonare tale godimento all'attribuzione dell'abitazione familiare (consid. 3e).

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Referenzen

Artikel: art. 145 CC, art. 4 Cost.