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Regesto

Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (art. 1 cpv. 1 lett. a, cpv. 2; art. 29 cpv. 1 lett. a).
1. Cognizione del Tribunale federale e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, nel quadro degli art. 17 cpv. 1 e 18 cpv. 2 lett. d della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, circa il contenuto della domanda d'assistenza (consid. 2a). È ammissibile che una domanda di assistenza si riferisca, per quanto concerne i fatti, a una domanda precedente (consid. 2b).
2. Il Tribunale federale non è tenuto ad esaminare in modo approfondito la questione della qualificazione penale secondo il diritto americano. Alla norma secondo cui lo Stato richiesto è vincolato a quanto esposto dall'autorità richiedente può essere derogato solo in caso di errore o d'inesattezza evidenti e immediatamente accertabili, condizione non adempiuta nella fattispecie (consid. 3).