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Regesto

Condizioni alle quali una decisione preparatoria è impugnabile con ricorso ai sensi della LEF.
La decisione con cui l'autorità cantonale di vigilanza disciplina la procedura, impartendo ordini precisi all'ufficio delle esecuzioni e intimando a una parte d'ottemperarvi (art. 292 CP), è impugnabile con ricorso ai sensi degli art. 75 segg. OG (precisazione della giurisprudenza) (consid. 1).
Pignoramento del credito di un fiduciante.
La banca che, su mandato dell'escusso e grazie a fondi da lui versatile, ha accordato a titolo fiduciario mutui a terzi non può invocare il segreto bancario e rifiutarsi di fornire all'ufficio delle esecuzioni le informazioni destinate a permettere a quest'ultimo di stimare l'ammontare del credito da pignorare di cui l'escusso dispone verso la banca (consid. 3).
La banca incaricata di accordare mutui a titolo fiduciario è tenuta a renderne conto al fiduciante (art. 400 CO). Costui dispone pertanto di un credito a termine che può essere oggetto di un sequestro o di un pignoramento, salvo che il fiduciante possa invocare validamente la surrogazione nei confronti dei terzi mutuatari (art. 401 CO) (consid. 4).
Pignoramento del credito del titolare di un conto congiunto.
I titolari di un conto congiunto, i cui rapporti interni rimangono ignoti, sono creditori solidali della banca. Nella misura in cui uno di essi è escusso, il suo credito può essere pignorato prescindendo dalle norme del regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Il contitolare del conto può, se del caso, rivendicare i propri diritti in applicazione degli art. 106 segg. LEF (consid. 5).
Estensione delle informazioni che la banca deve fornire in caso di pignoramento di un credito dell'escusso risultante da un mandato di accordare mutui a titolo fiduciario (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 292 CP, art. 400 CO, art. 401 CO