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Regesto a

Art. 53b cpv. 1 lett. c e art. 53d cpv. 1 LPP; liquidazione parziale di un istituto di previdenza comune; principio della parità di trattamento.
Le affiliazioni di imprese con un numero molto ridotto di dipendenti devono essere incluse nella liquidazione parziale di un istituto di previdenza comune, quando il loro contratto d'affiliazione è stato disdetto a causa del medesimo evento economico che ha determinato la liquidazione parziale. Lo stesso vale anche nel caso in cui la disdetta del contratto di affiliazione di una di queste imprese con un numero molto ridotto di dipendenti non rendesse necessario di per sé la liquidazione parziale (consid. 4).

Regesto b

Art. 65b LPP e art. 48 OPP 2; riserve tecniche.
Il solo riferimento a casi di decesso non realizzatisi non giustifica la formazione di una riserva tecnica "riserva di fluttuazione per il collettivo di pensionati" di una cassa di pensionati (consid. 8.4.2).

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Referenzen

Artikel: art. 53d cpv. 1 LPP, Art. 65b LPP, art. 48 OPP 2