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Regesto

Art. 82 cpv. 1 OAVS: Conoscenza del danno.
- Nel caso di fallimento, la conoscenza del danno ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 OAVS si verifica, di regola, già al momento della comunicazione della collocazione della pretesa (conferma della giurisprudenza).
- Se in quel momento l'entità del danno non può essere determinata né esattamente né con sufficiente approssimazione data l'incertezza sul dividendo, la decisione di restituzione deve essere formulata nel senso che il responsabile è tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo (precisazione della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 cpv. 1 OAVS