Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 52 e 73 cpv. 1 LPP: Competenza. Il tribunale competente in materia di previdenza professionale statuisce sulle azioni di responsabilità civile anche qualora i fatti di causa siano anteriori al 1o gennaio 1997.
Art. 52 e 71 LPP; art. 49 segg. OPP 2: Requisiti della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LPP.
- Irregolarità in relazione con l'investimento patrimoniale dell'istituto previdenziale consistono precipuamente nella violazione delle disposizioni legali e d'ordinanza disciplinanti l'investimento della sostanza.
- Perchè sia data la responsabilità basta la sussistenza di un comportamento configurante una negligenza di lieve entità.
- Qualora più membri di uno stesso organo siano chiamati a risarcire a dipendenza di una stessa colpa, essi ne rispondono solidarmente.
Art. 159 OG: Ripetibili. Agli istituti previdenziali vincenti in causa in un processo in tema di responsabilità spettano indennità di parte.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 52 e 73 cpv. 1 LPP, Art. 52 e 71 LPP, Art. 159 OG