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Regesto

Lett. a cpv. 1 in relazione con il cpv. 4 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure) entrate in vigore il 1° gennaio 2012; art. 6-8 e 17 in relazione con l'art. 16 LPGA; art. 8, 14a e 15 segg. LAI.
Secondo la lett. a cpv. 1 di queste disposizioni finali, le rendite assegnate per una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza una base di deficit organico saranno riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore di detta modifica. Se le premesse dell'art. 7 LPGA non sono adempiute, la rendita verrà ridotta o soppressa anche nel caso in cui le premesse dell'art. 17 cpv. 1 LPGA non siano date. Il cpv. 4 della disposizione stabilisce che il cpv. 1 non si applica a coloro che al momento della procedura di riesame secondo il cpv. 1 percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre quindici anni. Il criterio di collegamento determinante è l'inizio del diritto alla rendita e non il momento della resa della decisione di assegnazione della prestazione (consid. 3 e 4).
Dal fatto che la lett. a cpv. 4 delle disposizioni finali esclude categoricamente un riesame per tutte le persone che percepiscono una rendita da più di quindici anni si può dedurre che eventuali tentativi di integrazione vengono in questi casi considerati de facto privi di senso. Il grado d'invalidità sul quale si fonda il diritto alla rendita dei suoi beneficiari non costituisce un criterio pertinente suscettibile di giustificare una deroga dal chiaro testo letterale della disposizione (consid. 5.1).
Se dagli atti non emergono elementi atti a dimostrare un notevole miglioramento dello stato di salute o una modifica di altri fattori di calcolo, una valutazione della disposta soppressione della rendita non entra in linea di conto neppure sotto il titolo sostitutivo della revisione di rendita ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 16 LPGA, art. 7 LPGA