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Regesto

Raggruppamento terreni. Arbitrio.
1. La stima di fondi compresi in un raggruppamento terreni diviene di massima vincolante per tutti gli interessati dopo che eventuali ricorsi cantonali cui è stata l'oggetto sono stati liquidati; essa non può più essere rimessa in questione all'atto del nuovo riparto. Respinti tali ricorsi, può la stima essere impugnata per sè medesima mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF oppure solo in relazione con il nuovo riparto? (consid. 5).
2. Interpretazione e applicazione del principio secondo cui ogni proprietario deve, per quanto possibile, ricevere in compenso fondi di natura e situazione analoghe. Estensione del potere d'apprezzamento delle competenti autorità cantonali. Modo di trattare un terreno sito in una zona edilizia o comunque pagato come terreno da costruzione (consid. 6).