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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale.
1. Il fatto che una restrizione della proprietà costituisca un'espropriazione materiale non dipende dalla possibilità di autorizzare o no un determinato progetto edilizio. Occorre piuttosto esaminare se e fino a che punto il diritto di utilizzare un fondo a scopo edilizio è ridotto dalla misura in questione (consid. 2a).
2. È necessario distinguere tra la questione dell'ammissibilità di una restrizione della proprietà e quella dell'analogia tra i suoi effetti a quelli di un'espropriazione. Conseguenze di natura processuale (consid. 2b).
3. Portata della delimitazione delle zone edificabili provvisorie effettuata dal Consiglio di Stato svittese: queste zone sembrano rispondere alle norme del diritto federale che ne stabiliscono le dimensioni. Tuttavia, dato che esse non sono state stabilite dall'autorità competente in ultima istanza in materia di piani di utilizzazione e la loro procedura di adozione non rispetta le esigenze di partecipazione democratica dell'art. 4 LPT, la loro delimitazione non può essere considerata creativa di un ordine pianificatorio di base che ossequia le esigenze poste dalla legge federale (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 4 LPT