Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

IVA all'importazione su un'opera d'arte importata dagli eredi dell'artista; art. 52, 53 cpv. 1 lett. c e d LIVA; Accordo del 22 novembre 1950 per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.
Diritto applicabile (consid. 2). L'opera d'arte, una produzione originaria dell'arte statuaria, non soggiace ai dazi doganali; l'IVA all'importazione è invece di principio dovuta. La lista delle importazioni esenti da imposta è esaustiva (consid. 3). L'opera litigiosa non è destinata ad essere esposta al pubblico e non può quindi beneficiare dell'ammissione in franchigia d'IVA all'importazione applicabile alle opere d'arte e d'esposizione (consid. 4.1). Condizioni dell'ammissione in franchigia d'IVA all'importazione per quanto concerne gli oggetti ereditati. L'opera litigiosa non è un oggetto usato (oggetto utilizzato dal defunto) nel senso delle norme del diritto doganale a cui rinvia la LIVA. Difetta dunque una delle condizioni di ammissione in franchigia quale oggetto ereditato (consid. 4.2). I ricorrenti non possono neanche prevalersi, quali eredi, dell'esenzione prevista per i pittori e gli scultori (consid. 5). In queste condizioni il prelievo dell'IVA all'importazione sull'opera non è contrario all'Accordo del 22 novembre 1950 per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (consid. 6).