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Regesto

Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 15 giugno 1869.
1. Conformemente all'art. 5 della convenzione, per le azioni relative alla divisione dell'eredità di un francese morto in Svizzera è competente il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto in Francia, anche se l'apertura del testamento ha avuto luogo in Svizzera (consid. 2 a e c).
2. Il fatto che il defunto possedeva, oltre alla cittadinanza francese, quella di un terzo Stato, non si oppone di massima all'applicazione dell'art. 5 della convenzione (consid. 2 b).
3. Che il defunto abbia posseduto la cittadinanza francese già al momento in cui aveva un domicilio in Francia o che l'abbia acquistata soltanto più tardi, è irrilevante dal punto di vista dell'art. 5 della convenzione (consid. 3).