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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Art. 21 cpv. 3 LAFE: ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo proposto per violazione del diritto cantonale autonomo; cognizione del Tribunale federale limitata all'arbitrio (consid. 1).
Art. 13 cpv. 1 LAFE: restrizioni cantonali ulteriori.
L'art. 6 cpv. 1 del decreto del Gran Consiglio vallesano del 1o febbraio 1985, il quale prevede che non può essere attribuito alcun contingente fuori della zona edificabile, costituisce una delle restrizioni ulteriori che i Cantoni possono stabilire in virtù dell'art. 13 cpv. 1 LAFE (consid. 2). Nella fattispecie l'autorità non ha applicato arbitrariamente tale disposizione cantonale considerando che la zona edificabile era definita dal piano comunale delle zone (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 1 LAFE, Art. 21 cpv. 3 LAFE, art. 6 cpv. 1 del