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Regesto

Art. 4 Cost., modificazione di un piano delle zone.
La riduzione di zone edificabili determinate in misura eccessiva (art. 15 LPT) va effettuata entro il termine stabilito dal diritto federale (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT) e tenendo conto dell'urbanizzazione dei terreni (art. 15 lett. b LPT). Ove siano dati diversi mezzi per attuare tale riduzione, non può essere vietato a un comune di revocare un declassamento di un terreno edificabile, per il quale esso sarebbe tenuto, in virtù di una decisione passata formalmente in giudicato e sottratta all'esame del Tribunale federale, a versare un'indennità. In assenza di una violazione manifesta dei principi della pianificazione del territorio, dev'essergli riconosciuta questa facoltà anche se il versamento dell'indennità non lo ponesse in una situazione finanziaria catastrofica (precisazione della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 15 LPT, art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, art. 15 lett. b LPT