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Regesto

Art. 19a n. 1 e 2, art. 19b LS (consumo di stupefacenti; sanzione nei casi poco gravi).
1. Agli atti preparatori destinati esclusivamente al proprio consumo si applica l'art. 19a n. 1 LS (consid. 1b).
2. L'art. 19b LS non stabilisce che il consumo proprio di esigue quantità di stupefacenti non è punibile; tale disposizione si riferisce soltanto agli atti meramente preparatori commessi in vista del proprio consumo (consid. 1c).
3. L'avvertimento previsto dall'art. 19a n. 2 LS non è una pena in senso giuridico (consid. 2b).
4. L'accusa non è tenuta a provare in ogni caso l'effetto tossico dello stupefacente consumato dall'agente (consid. 2c).