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Regesto

Art. 85 lett. a OG, art. 4 CF; decreto del Gran Consiglio relativo all'aumento delle imposte e tasse sui veicoli a motore; separazione dei poteri, arbitrio.
1. Nel cantone di Basilea-Campagna il prelevamento d'imposte sui veicoli è fondato su di una base legale sufficiente (consid. 3).
2. Per l'ammissibilità di una delega legislativa al parlamento cantonale non sono determinanti gli stessi criteri applicabili alla delega al potere esecutivo. Il § 1 della legge cantonale del 1910, che autorizza il Gran Consiglio a fissare le imposte e le tasse sui veicoli, non viola il principio della separazione dei poteri (consid. 4).
3. L'aumento del 40% delle imposte e tasse sui veicoli del cantone di Basilea-Campagna può essere giustificato tenendo conto delle spese stradali a carico del cantone (consid. 5).

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Artikel: Art. 85 lett. a OG