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Regesto
Diritto di prelazione legale del comproprietario (art. 682 cpv. 1 CC).
1. Ove una persona abbia soltanto divisato di acquistare una quota di comproprietà, ma non abbia ancora dato esecuzione a tale suo proposito, il suo rifiuto di acquistare un'altra quota di comproprietà dello stesso immobile non può essere considerato quale rinuncia al diritto di prelazione legale di cui sia divenuta in seguito titolare (consid. 2).
2. Anche in caso d'esercizio di un diritto di prelazione legale la richiesta d'iscrizione nel registro fondiario del titolare di tale diritto deve essere effettuata dal venditore (consid. 4).
3. Il fatto che una quota di comproprietà di un immobile sia venduta solamente insieme con dei mobili rende illecitamente più gravoso l'esercizio del diritto di prelazione legale; ne va pertanto tenuto conto in caso di mora parziale nell'esecuzione del contratto di compravendita (consid. 5).
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Referenzen
Artikel: art. 682 cpv. 1 CC