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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: rinuncia a elementi di reddito.
- Ogni atto giuridico per il quale una persona costituisce in pegno beni o crediti di cui è titolare (in casu una polizza di assicurazione sulla vita) a favore del creditore di un terzo, al fine di garantire il pagamento del debito contratto da quest'ultimo, configura una rinuncia condizionale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (consid. 3b e c).
- Nel caso di costituzione in pegno di una polizza di assicurazione che garantisce il pagamento di una rendita vitalizia quale controprestazione di un premio unico, non si deve computare il valore di riscatto della polizza, considerata come elemento di sostanza ammortizzabile giusta l'art. 17a OPC, bensì la rendita vitalizia alla quale il titolare ha rinunciato, come elemento di reddito di cui egli si è privato (consid. 4).