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Regesto

Art. 36 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 101 cpv. 2 e art. 102quater PP; divieto di informazione, fondato sulla procedura penale, imposto a una banca destinataria di una decisione di edizione; base legale e proporzionalità della misura coercitiva.
I divieti di informazione imposti alle banche, limitati nel tempo, fondati sul segreto istruttorio della procedura penale e sorretti da motivi oggettivi, non costituiscono un'ingerenza particolarmente grave nella libertà di comunicazione e in quella economica garantite dal diritto costituzionale. Nella fattispecie la misura coercitiva litigiosa non rispetta tuttavia, a causa della sua durata, il principio della proporzionalità (consid. 5 e 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 36 cpv. 1 e 3 Cost., art. 101 cpv. 2 e art. 102quater PP