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Regesto

Art. 40 CP; art. 3 CEDU; garanzia della libertà personale.
Il trattamento e la guarigione di un detenuto devono aver luogo, in linea di principio, nel quadro dell'esecuzione, modificata nella misura necessaria, della pena. Un'eccezione si giustifica soltanto laddove una malattia sia di natura tale da comportare una completa incapacità, di durata indeterminabile o quanto meno lunga, di subire la carcerazione e la liberazione appaia cosi necessaria da far prevalere le esigenze del trattamento e della guarigione sugli scopi perseguiti dall'esecuzione della pena. In caso di reati gravi va tuttavia tenuto conto anche dell'accresciuto bisogno di protezione della collettività.

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Referenzen

Artikel: Art. 40 CP, art. 3 CEDU