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Regesto

Convenzione dell'Aia del 1o marzo 1954 relativa alla procedura civile.
La Convenzione conferisce al destinatario di atti esecutivi il diritto di chiedere e ottenere una traduzione degli atti stessi nella lingua ufficiale del suo luogo di domicilio (in casu il tedesco). La Convenzione non sancisce per contro l'obbligo, sotto pena della nullità dell'atto, della notificazione nella lingua del domicilio del destinatario. Ove il destinatario accetti volontariamente un atto non redatto nella sua lingua, la notificazione può validamente avvenire (ad eccezione del caso previsto dall'art. 3 della Convenzione) mediante semplice consegna dell'atto.